27 Apr Settore fiori, verde e piante ornamentali: nuovo CCNL.
Ancef e Fisascat-Cisl, Flai-Cgil e Uiltucs-Uil, hanno diffuso la stesura definitiva del CCNL per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali, così come rinnovato in data 30 marzo 2023.
Minimi tabellari
A seguito dell’aumento di € 120 per il 3° livello suddiviso in € 40 dal 1° gennaio 2023, € 20 dal 1° gennaio 2024, € 30 dal 1° gennaio 2025 ed € 30 dal 1° gennaio 2026, i nuovi importi della retribuzione base sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili | |||
Dal 1.1.2023 | dal 1.1.2024 | dal 1.1.2025 | dal 1.1.2026 | |
Q | 2.563,88 | 2.597,97 | 2.649,11 | 2.700,25 |
1S | 2.339,01 | 2.369,31 | 2.414,76 | 2.460,21 |
1 | 2.081,12 | 2.107,18 | 2.146,27 | 2.185,36 |
2 | 1.832,61 | 1.854,58 | 1.887,53 | 1.920,48 |
3 | 1.712,57 | 1.732,57 | 1.762,57 | 1.792,57 |
4 | 1.583,74 | 1.601,62 | 1.628,44 | 1.655,26 |
5 | 1.510,30 | 1.526,97 | 1.551,97 | 1.576,97 |
6 | 1.418,04 | 1.433,19 | 1.455,92 | 1.478,65 |
La retribuzione deve essere corrisposta entro il 10 del mese successivo a quello della prestazione.
Indennità di vestiario
Dal 1° gennaio 2023 l’indennità di vestiario è elevata a € 30 per anno solare o per stagione.
Flessibilità
Il regime di flessibilità non potrà superare le 240 ore annue (45 ore per singola settimana).
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, agli operai a tempo indeterminato sarà riconosciuta, entro 6 mesi dalla programmata flessibilità, in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Nel caso nei 6 mesi non avvenisse il recupero delle ore eccedenti, le stesse saranno liquidate con la prima retribuzione dopo il 6° mese. Per gli operai a tempo determinato il recupero delle prestazioni di ore aggiuntive dovrà avvenire entro la scadenza di contratto e nel caso di mancato recupero le ore residue saranno liquidate con l’ultima retribuzione.
Nel caso di applicazione della flessibilità, è riconosciuta per ogni ora lavorata oltre quelle contrattuali settimanali, un’indennità di disagio pari al 10% in giorno feriale e al 15% in giorno prefestivo.
Ferie
Vengono disciplinate le ferie solidali.
Malattia
L’aspettativa non retribuita è elevata a 300 giorni (120 + 180) per tutte le terapie che richiedano cure salvavita certificate.
Maternità
In caso di patologie certificate, che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali con le relative terapie, patologie oncologiche, cura per problemi psicologici, disturbi dell’apprendimento:
– il congedo parentale per cura del figlio è elevato a 14 anni di vita del figlio;
– gli 8 giorni per malattia del figlio 2 saranno retribuiti.
Diritto allo studio
Le 150 ore annue di permessi retribuiti sono fruibili anche per esami per il diploma di scuola di 2° grado e di laurea.
Permessi
Per i beneficiari delle misure di cui alla legge n. 104/92, sono previste ulteriori 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza a genitori non autosufficienti.
Per l’assistenza a parenti fino al 2° grado o al coniuge/convivente more uxorio sono previsti 8 giorni di permesso non retribuito.
Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione per violenza di genere hanno diritto, se a tempo indeterminato, ad una astensione dal lavoro per 6 mesi e, se a termine, alla riassunzione per i successivi 3 anni all’evento.
Assistenza integrativa – Quadri
Dal 1° gennaio 2024 è stabilita un’assistenza sanitaria integrativa a carico Qu.A.S.
Apprendistato professionalizzante
La durata dell’apprendistato per il 5° livello è stabilita in 27 mesi. L’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sarà al 6° livello per i primi 12 mesi e al 5° livello il 2° periodo.
In caso di malattia, spetta il trattamento previsto per i qualificati.
Decorrenza
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.
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