Decreto Flussi 2023: linee guida per l’asseverazione del professionista.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 20 dello scorso 21 marzo ha fornito integrazione e istruzioni applicative delle disposizioni contenute nel D.L. n. 20/2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Si riportano di seguito i passaggi più rilevanti.

Programmazione delle quote dei flussi di ingresso

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 20/2023 la programmazione delle quote di stranieri che possono essere ammessi in Italia sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su base triennale (con riferimento al triennio 2023 – 2025). Tale articolo, che risulta in riferimento agli ingressi per lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, intende derogare all’art 3 co. 4 del Testo unico in materia di immigrazione ove si prevede una programmazione annuale delle quote. L’INL ribadisce quanto indicato dal decreto legge circa la possibilità, “laddove se ne ravvisi l’opportunità” di adottare ulteriori decreti durante il triennio.

L’ispettorato chiarisce, inoltre un altro dubbio applicativo: il rinnovo delle domande presentate non dovrà essere accompagnato dalla connessa documentazione, laddove questa sia stata già presentata in sede di prima istanza.

Con riferimento ai lavoratori agricoli si riconosce una corsia preferenziale, nei successivi decreti flussi del triennio, per i datori di lavoro che abbiano senza successo presentato la domanda di nulla osta nel lavoro agricolo.

Semplificazione della procedura

Il decreto legge integra, a mezzo del secondo articolo, il TU immigrazione introducendo le previsioni dell’art 24. La disposizione è interessante perché rende strutturale l’assegnazione di alcune verifiche preliminari, propedeutiche al rilascio del nulla osta (primo step nell’iter di rilascio del permesso di soggiorno), a determinate categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti – di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979) e/o a organizzazioni dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Le verifiche preliminari devono avere ad oggetto in particolare: la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e la tipologia di attività svolta dall’impresa che partecipa all’assegnazione delle quote. Il tutto è funzionale al rilascio da parte del professionista, in presenza di tutti i requisiti citati, di un’asseverazione, che deve essere allegata alla richiesta di nulla osta all’assunzione del lavoratore straniero. Fanno eccezione, risultando esentate dalla procedura di asseverazione, le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa.

La nota dell’INL in trattazione ha fornito preziose integrazioni alle istruzioni già rese tra le altre con circolari n. 3/2022 con riferimento ad alcuni dei parametri oggetto di verifica preliminare. Nel dettaglio:

Capacità patrimoniale

Questo parametro concerne la verifica del possesso, da parte del futuro datore di lavoro (persona fisica, ente o società), dei requisiti reddituali necessari per procedere all’assunzione del soggetto o dei soggetti interessati. Ricorrono le indicazioni all’uopo contenute nel D.M. 27/05/2020, che stabiliscono una soglia minima di 30.000 euro di reddito imponibile o fatturato risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente per istanze singole e rinviano a un giudizio sulla congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze presentate per istanze multiple. È esente da queste verifiche reddituali il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

La disposizione reca specifiche per settore di attività e casistiche.

Con riferimento al lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile minimo richiesto è pari a 20.000 euro annui (in caso di datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona), ovvero 27.000 euro (per datore di lavoro con nucleo familiare composto da più familiari conviventi). Alla definizione del reddito può concorrere il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, nonché eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l’assegno di invalidità).

Con riferimento all’impresa agricola, sono ammessi in valutazione altri indicatori desumibili dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione IRAP e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

Congruità del numero di richieste presentate

In caso di istanze plurime la norma rinvia, come sopra citato, alla verifica della congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze presentate, non prevedendo un’automatica moltiplicazione della soglia minima di 30.000 euro per il numero di lavoratori che si intende assumere. A questo proposito l’INL chiarisce come questa verifica debba necessariamente tenere in considerazione “la capacità economica e le esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili”.

A tal fine, l’INL richiamando la giurisprudenza amministrativa estende l’ambito di verifica anche alla documentazione connessa a: andamento economico-finanziario ed occupazionale dell’azienda nel tempo; indicazione dell’inquadramento contrattuale, ore lavorate e dei redditi percepiti ed il connesso assolvimento degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell’azienda, condizione di integrazione sociale ed economica dei lavoratori e le loro attuali prospettive di inserimento lavorativo.

L’INL afferma sul punto che, per istanze plurime avanzate dal medesimo datore di lavoro, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla capacità economica deve alternativamente indagare il possesso di:

a) fatturato, al netto degli acquisti superiore a 30.000 euro e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze;

b) reddito imponibile superiore ad 30.000 euro e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l’azienda.

Imprese di nuova costituzione

Si fa riferimento a quelle imprese che al momento della presentazione della domanda non sono ancora in possesso di dichiarazioni fiscali. Al fine di verificare la loro capacità economica si ritiene possano essere utilizzati altri indici, quali ad esempio il fatturato presuntivo del primo anno di attività o la consistenza del capitale sociale versato.

Il rispetto dei requisiti è sottoposto a controllo a campione dell’INL, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, richiamando all’uopo le indicazioni fornite con nota n. 4918 del 4 agosto 2022.

Altro importante chiarimento, desumibile dalla nota, concerne il campo di operatività di questo meccanismo di semplificazione, il quale interessa le sole richieste di nulla osta riconducibili ai flussi e unicamente con riferimento alle fattispecie di lavoro subordinato e lavoro stagionale. Restano inalterate competenze, procedure e controlli da parte dell’INL per altri titoli di ingresso. A tal fine la nota cita a titolo esemplificativo: gli ingressi fuori quota di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998; tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l’inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non appartenente all’U.E. (es: conversione P.S. per studio, artt. 39 e 39-bis, D.Lgs. n. 286/1998; conversione P.S. per tirocinio, art. 27, lett. f), d.lgs. n. 286/1998; conversione P.S. per lavoro stagionale, art. 24, comma 10, D.Lgs. n. 286/1998).

Procedure di rilascio del nulla osta

Al fine di semplificare le procedure di rilascio, si prevede:

a. il rilascio automatico del nulla osta, nel complessivo termine massimo di 60 giorni, laddove in tal termine non siano stati acquisiti dalla Questura elementi ostativi;

b. la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno laddove siano successivamente rilevati elementi ostativi (da parte della questura e/o da verifiche a campione dell’INL);

c. la possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore in possesso del nulla osta, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

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