28 Mar Fermo pesca 2022: prorogato il termine per le istanze.
Il Ministero del Lavoro, con decreto 14 marzo 2023, numero 2, ha prorogato di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso il termine per la presentazione delle istanze per ogni unità di pesca. Precedentemente il termine di invio, tramite il sistema telematico “CIGSonline”, delle istanze sopra citate era quello del 15 marzo 2023.
Con decreto ministeriale numero 1 dello scorso 7 marzo era stata data attuazione a quanto previsto dalla legge 234/2021 che dispone, per l’anno 2022, il riconoscimento per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) di:
– un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
–un’indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino a un importo massimo di 30 euro, per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d’anno, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
Viene precisato che l’indennità spetta se la sospensione è conseguente a:
–provvedimento delle amministrazioni competenti sul territorio (limitazioni all’uscita o entrata in porto per insabbiamento, periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori al verificarsi di determinate condizioni);
– indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca;
– arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie;
– allerte meteomarine.
L’indennità giornaliera in caso di misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta anche nella giornata del sabato.
Per accedere all’indennità è necessario presentare, tramite il sistema telematico “CIGSonline”, una singola istanza per ogni unità di pesca entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale in commento, comprensiva di tutte le informazioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto 1 del 7 marzo 2023.Il ministero del Lavoro successivamente verifica i presupposti di legittimità, predispone il decreto di autorizzazione ed entro il 30 settembre 2023 lo trasmette al ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ai funzionari delegati delle Capitanerie di Porto, che provvedono a impegnare le risorse necessarie.
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