13 Feb Lavoratori del settore pompe funebri – imprese pubbliche: rinnovo del CCNL.
Con l’ipotesi di accordo 7 febbraio 2023, Utilitalia con FP-Cgil, Fit-Cisl e UILTrasporti-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario. Le Parti scioglieranno la riserva entro il 28 febbraio 2023.
Una tantum
Ferma restando l’applicazione delle clausole previste dal CCNL 10 luglio 2018 sino al 31 dicembre 2022, ai lavoratori in forza al 7 febbraio 2023 viene corrisposto con la retribuzione di marzo 2023 un importo forfettario a copertura del periodo 1° gennaio 2022-28 febbraio 2023, nei seguenti importi:
Livelli | Importi |
QS | 692,16 |
Q | 618,54 |
A1 | 546,12 |
A2 | 496,48 |
B1 | 459,08 |
B2 | 429,54 |
C1 | 400,00 |
C2 | 378,66 |
C3 | 367,18 |
D1 | 355,70 |
D2 | 336,03 |
D3 | 282,69 |
La somma viene determinata in misura pari ad 1/14 per ciascun mese intero di servizio prestato nel periodo suddetto (la frazione superiore a 15 giorni si intende mese intero).
Con specifico accordo aziendale, è possibile destinare tale quota all’incremento del premio di risultato o agli istituti di welfare aziendale in favore dei dipendenti.
Le assenze con diritto alla retribuzione almeno parziale (es.: malattia, infortunio, congedo per maternità, ecc.) sono equiparate a servizio prestato. In caso di retribuzione ridotta per part-time, l’una tantum viene corrisposta con la stessa percentuale di riduzione.
In caso di passaggio di livello nel corso del periodo suindicato, gli importi da corrispondere vengono riferiti “pro-quota” all’effettivo livello di appartenenza.
L’importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2022, l’una tantum verrà corrisposta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione.
Buoni carburante
Ferma restando l’applicazione delle clausole previste dal CCNL 10 luglio 2018 sino al 31 dicembre 2022, ai lavoratori in servizio al 7 febbraio 2023 viene corrisposto con la retribuzione di luglio 2023 un importo forfettario di € 200, a copertura del periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021, in buoni benzina (o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti). L’importo è riproporzionato per i part-time.
Minimi tabellari
A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza marzo 2023 (€ 50), aprile 2024 (€ 30) e novembre 2024 (€ 25), i nuovi valori dei minimi tabellari integrati sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili | ||
dal 1.3.2023 | dal 1.4.2024 | dal 1.11.2024 | |
QS | 3.143,84 | 3.195,75 | 3.239,01 |
Q | 2.809,60 | 2.855,99 | 2.894,65 |
A1 | 2.480,59 | 2.521,55 | 2.555,68 |
A2 | 2.255,10 | 2.292,34 | 2.323,37 |
B1 | 2.085,27 | 2.119,70 | 2.148,39 |
B2 | 1.951,01 | 1.983,23 | 2.010,08 |
C1 | 1.816,83 | 1.846,83 | 1.871,83 |
C2 | 1.719,94 | 1.748,34 | 1.772,01 |
C3 | 1.667,81 | 1.695,35 | 1.718,30 |
D1 | 1.615,68 | 1.642,36 | 1.664,59 |
D2 | 1.526,23 | 1.551,43 | 1.572,43 |
D3 | 1.284,01 | 1.305,21 | 1.322,88 |
Elemento di garanzia retributiva
A partire dall’erogazione di marzo 2024 – e solo per la durata del CCNL – l’E.G.R. viene elevato a € 210 annui sul parametro del liv. C1.
Indennità varie
L’indennità maneggio denaro viene ridefinita in € 3,5 per giorno effettivamente lavorato e viene corrisposta al lavoratore che regolarmente maneggia denaro contante e/o assegni con rischio di oneri per errori per un ammontare pari a oltre € 500.
Dal 1° gennaio 2024 l’indennità domenicale viene ridefinita in € 7,00 omnicomprensivi.
Dal 1° gennaio 2024 le indennità per prestazioni disagiate vengono così elevate:
– indennità per operazioni tanatologiche: € 10,00;
– indennità per trattamenti conservativi: € 12,00 per ogni trattamento;
– indennità per esumazioni con mezzi meccanici ed estumulazioni: € 12,00;
– indennità per esumazioni senza mezzi meccanici: € 17,00.
Ex festività
Ove i permessi per ex festività non possano essere fruiti entro l’anno cui si riferiscono, per fatto derivante esclusivamente da motivate esigenze inerenti all’organizzazione dei servizi erogati, al lavoratore sarà corrisposta con la retribuzione di dicembre, per ciascuno di quelli non goduti, una quota giornaliera di retribuzione, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per i giorni di ferie. Per la determinazione dei ratei, le frazioni pari o inferiori a € 0,50 si arrotondano all’unità inferiore, quelle superiori si arrotondano all’unità superiore.
Preavviso
Per i lavoratori in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento il preavviso è di 8 giorni di calendario.
Apprendistato
Vengono aggiornati i profili formativi.
Lavoro a termine
Costituiscono causali contrattuali di apposizione del termine:
– incrementi significativi/esigenze oggettive delle attività ordinarie aventi carattere di temporaneità;
– esecuzione di un’opra o servizio definiti e limitati nel tempo;
– lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
– sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
– interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e dei siti cimiteriali.
Costituiscono attività stagionali quelle caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno o da esigenze cicliche, in particolare per l’esecuzione di piani periodici di esumazione/estumulazione e di attività inerenti il settore agricolo florovivaistico connesse alla manutenzione del verde cimiteriale (ad es.: potature, tagli erba, piantumazioni, raccolta fogliame, ecc.). Nelle assunzioni per stagionalità non si applica la disciplina sulla successione di contratti (art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015).
Assistenza integrativa
Dal 1° luglio 2024, la contribuzione al Fasda di € 42,50 trimestrali viene incrementata di € 42 trimestrali (dal versamento di luglio 2024 l’importo risulta quindi di € 84,50 per lavoratore).
Le aziende accantoneranno un contributo di € 5, per 12 mensilità, destinato alla copertura nel caso di premorienza o invalidità permanente, secondo le modalità che saranno definite dalle Parti entro il 2023.
Lavoro agile
Viene richiamato l’Accordo interconfederale 7 dicembre 2021 e disciplinato l’istituto.
Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2023 (*), il contributo aggiuntivo di € 13 che le aziende versano al fondo Pegaso viene elevato a € 22, per 12 mensilità.
Il contributo di iscrizione è rideterminato in € 5 (lavoratore) ed € 10 (azienda).
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(*) Data indicata dall’art. 52 dell’accordo: si fa tuttavia presente che al punto 1) Parte economica è indicato 1° gennaio 2024.
Ambiente e sicurezza
Dal 1° gennaio 2024, le aziende verseranno alla Fondazione Rubes Triva l’importo di € 2, per 14 mensilità per ogni lavoratore assunto con qualsiasi tipo di rapporto, in forza al 1° gennaio di ogni anno.
Decorrenza
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024 (le modifiche decorrono peraltro dalla sua stipulazione).
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