Settori metalmeccanico, installazione d’impianti e odontotecnico: rinnovo del CCNL.

Anpit, Cepi, Confimprenditori, Federodontotecnica, Unica con Cisal Metalmeccanici, Cisal Terziario e l’assistenza di Cisal, hanno diffuso il testo integrale del rinnovo 30 novembre 2022 per i dipendenti dei settori metalmeccanico, installazione d’impianti e odontotecnico. A completamento di quanto già pubblicato, si riportano le novità di immediato interesse operativo.

Assunzione

Il contratto di assunzione, stipulato per iscritto, dovrà contenere le informazioni aggiornate al D.Lgs. n. 104/2022 (Decreto trasparenza).

Periodo di prova

I periodi di prova, in giorni di calendario, sono i seguenti.

LivelloPeriodo/giorniPeriodo minimo/giorni
Dirigente, Q, A1 e A218030
B1 e Op. 115025
B2 e Op. 215025
C1 e Op. 312020
C2 e Op. 49015
D16010
D2305

In caso di recesso del lavoratore, i termini di preavviso sono i seguenti:

LivelloPeriodo/giorni
Dirigente, Q, A1 e A215
B1 e Op. 113
B2 e Op. 213
C1 e Op. 310
C2 e Op. 48
D15
D23

Aumenti periodici di anzianità

Fermi restando gli importi triennali in vigore, viene precisato che in occasione del nuovo scatto l’importo si somma agli scatti precedenti.

In caso di passaggio di livello, l’importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori che matureranno nel nuovo livello, nel limite dei 10 scatti. Solo in caso di approdo alla categoria dei quadri o dirigenti, l’importo degli scatti già maturato sarà riconosciuto quale “superminimo assorbibile ad personam” e gli scatti inizieranno nuovamente a maturare nella nuova categoria, sempre entro il limite massimo di 10 scatti triennali.

Indennità pausa prolungata

In caso d’intervallo per il pasto superiore a 1 ora, al lavoratore a tempo pieno spetta, limitatamente al periodo eccedente, una indennità pari al 20% della R.O.N.

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 23 alle 6.

Malattia

La disciplina della conservazione del posto viene così modificata.

Il lavoratore non in prova ha diritto al mantenimento del posto in relazione agli anni di anzianità, computati all’inizio dell’ultimo episodio di malattia:

– fino a 2 anni di anzianità, per un massimo di 90 giorni solari, continuati o frazionati, computando tutte le prognosi intervenute nel biennio;

– oltre 2 anni di anzianità, per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per un massimo di 90 giorni solari, con incremento di 2 giorni solari per ciascun mese lavorato oltre il biennio, nel limite massimo di 365 giorni di prognosi complessiva, nell’arco temporale mobile di 5 anni decorrenti a ritroso dall’inizio dell’ultimo episodio morboso e computando anche la prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi

Per i lavoratori con oltre 5 anni di anzianità, la malattia continuativa con prognosi superiore a 60 giorni sarà considerata solo per metà della sua durata (fermo restando il limite di 365 giorni nell’arco temporale mobile di 5 anni dall’ultimo evento e compresa la prognosi in corso).

Agli effetti del comporto, ciascun periodo si computa per somma dei giorni solari dal primo giorno seguente all’ultimo lavorato fino al giorno immediatamente precedente alla ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.

Ai fini del comporto, si fa riferimento all’arco temporale (mobile) degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell’inizio dell’ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso ai periodi computati secondo il criterio suddetto.

Per la decorrenza dell’arco temporale sul quale conteggiare il comporto nonché con riferimento all’integrazione datoriale:

– nel caso di malattie non continuative, si deve considerare ogni singolo evento morboso che non sia “continuazione” del precedente;

– nel caso di malattie continuative (anche con soluzione di continuità) si avrà una sola carenza iniziale, dalla quale decorrerà l’arco temporale mobile utile a individuare, a ritroso, l’inizio del comporto.

La malattia insorta durante le ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di ricovero ospedaliero, per tutta la sua durata, di malattia con prognosi superiore a 4 giorni di calendario, per tutta la sua durata, di infortunio non professionale.

Dal compiersi del periodo di comporto il lavoratore (anche dirigente) potrà richiedere una aspettativa, non retribuita e non influente sull’anzianità per ogni istituto, della durata di 10 giorni solari per ogni anno integralmente lavorato, con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni solari.

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria, è prevista l’integrazione fino al 100% della retribuzione normale.

Assistenza sanitaria – Fondo En.Bi.Ms.

Sono così rideterminati alcuni contributi per il Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale):

– nel caso di dirigenti assunti a tempo indeterminato e part-time pari o superiore a 16 ore settimanali, il contributo mensile a carico datore è pari a € 74,41;

– nel caso di quadri assunti a tempo indeterminato e part-time pari o superiore a 16 ore settimanali, i contributi sono i seguenti:

– contributo mensile € 41,67 a carico datore ed € 1 a carico lavoratore;

– contributo annuo € 500,04 a carico datore ed € 12,00 a carico lavoratore.

Welfare contrattuale

Viene precisato che il welfare contrattuale di € 600 è destinato anche agli operatori di vendita.

Il welfare va corrisposto entro il 31 dicembre di ogni anno e, in caso di cessazione del rapporto, dal 2023 sarà erogato sulla base di quote mensili (€ 200 per i dirigenti, € 100 per i quadri ed € 50 per gli altri livelli, considerando mese intero la frazione superiore a 14 giorni).

Le prestazioni di welfare sono erogate con accordi aziendali e costituiscono un diritto contrattuale del lavoratore.

Gli importi di welfare contrattuale non sono assorbibili da eventuali importi di welfare aziendale sostitutivo del premio di risultato.

Il welfare spetta anche ai lavoratori agili.

Assistenza legale – Quadri

Per i quadri, il massimale della polizza assicurativa per la copertura delle spese di assistenza legale è stabilito in € 150.000 per evento e per anno.

Il massimale per l’assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi è stabilito in € 2.000.000.

Lavoro a termine

L’assunzione a termine è ammessa, senza ragioni specifiche e per la generalità dei lavoratori, nei seguenti limiti:

Dipendenti in forza a tempo indeterminatoContratti
Fino a 44
Da 5 a 96
Da 10 a 257
Da 26 a 359
Da 36 a 5012
Oltre i 5020%

I limiti per le seguenti specifiche causali sono i seguenti:

CausaliContratti
Nella fase di avvio di nuovi servizi, nei limiti di 4 mesi solari, intesi come tempo medio richiesto per l’assestamento e l’integrazione della forza lavoro60%
Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione del lavoro, in particolari periodi dell’anno (ad es.: per la copertura delle intensificazioni dei servizi durante i periodi feriali e/o festivi e/o nei fine settimana; durante i periodi di attività promozionale; nei periodi di chiusure contabili, fiscali e amministrative, altre ipotesi previste da accordi aziendali)60%
Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo di 24 mesi consecutivi o di 4 proroghe60%
Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai documentati tempi necessari di collaudo e consegna60%
Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i competenti Centri per l’impiego territoriali da almeno 6 mesi60%

L’assunzione a termine è ammessa senza limiti nei seguenti casi:

– primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività operativamente autonome;

– imprese start-up innovative di cui alla legge n. 221/2012;

– specifici spettacoli, programmi radiofonici o televisivi;

– attività stagionali individuate dalla legge o dai contratti aziendali;

– sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (con inizio fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e termine fino a 15 giorni solari dal rientro del lavoratore sostituito);

– assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni.

Tirocinio

Il rimborso spese spettante al tirocinante a tempo pieno è di almeno € 500,00 mensili.

Lavoro intermittente

L’inquadramento e la retribuzione omnicomprensiva oraria sono i seguenti:

Dal 1.12.2022Dal 1.12.2023Dal 1.12.2024
LivelloImportoLivelloImportoLivelloImporto
C111,1987C111,5875C111,9764
C210,5958C210,9633C211,3309
D19,2365D19,5561D19,8757
D28,4875D28,7805D29,0735

Preavviso

Nei contratti a tempo indeterminato è prevista un’indennità sostitutiva convenzionale del preavviso, equitativamente stabilita in 10 giorni per ciascun anno e compresa nella retribuzione onnicomprensiva oraria di cui sopra, quantificata nelle seguenti aliquote orarie calcolate sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno:

Dal 1.12.2022Dal 1.12.2023Dal 1.12.2024
LivelloImportoLivelloImportoLivelloImporto
C10,3050C10,3164C10,3278
C20,2883C20,2991C20,3099
D10,2506D10,2600D10,2694
D20,2298D20,2384D20,2470

Resta inteso che, in caso di licenziamento, non spetterà il preavviso contrattuale.

Indennità di disponibilità

L’indennità di disponibilità per ciascuna ora di disponibilità resa è pari ai seguenti importi orari:

LivelloDal 1.12.2022Dal 1.12.2023Dal 1.12.2024
C11,89091,96172,0325
C21,78741,85441,9213
D11,55361,61181,6700
D21,42461,47791,5313
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