06 Dic Pesca marittima – imprese cooperative: rinnovo del CCNL.
Con l’accordo 30 novembre 2022, AGCI AGRITAL, CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA e LEGACOOP Agroalimentare con FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILAPESCA, hanno rinnovato il CCNL per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e vallicoltura. Con separato accordo 30 novembre 2022, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2023 per eventuali soluzioni conseguenti alla verifica dell’inflazione reale 2022-2023.
Minimi tabellari
Sulla base degli aumenti stabiliti (3% dal 1° dicembre 2022 e 3% dal 1° marzo 2023), i nuovi importi della retribuzione sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili | |
Dal 1.12.2022 | Dal 1.3.2023 | |
Q | 2.264,54 | 2.330,49 |
1 | 2.124,76 | 2.186,65 |
2 | 1.957,02 | 2.014,02 |
3 | 1.803,25 | 1.855,77 |
4 | 1.677,44 | 1.726,30 |
5 | 1.593,57 | 1.639,98 |
6 | 1.523,65 | 1.568,06 |
7 | 1.397,86 | 1.438,57 |
Indennità di cassa
L’importo viene elevato dal 5% al 10% della paga base.
Indennità pernottamento in valli da pesca
Agli operai cui è richiesto di pernottare in valle da pesca spetta un’indennità pari a € 45,00 per singola notte. La presenza notturna non può essere superiore – nel mese – a 6 giorni per ciascun lavoratore.
Riduzione orario di lavoro
Vengono confermate le 56 ore di permessi per riduzione di orario per le aziende fino a 15 dipendenti, che si aggiungono ai permessi per ex festività.
Lavoro straordinario
La maggiorazione per lavoro straordinario diurno è fissata al 30% della retribuzione di fatto.
La maggiorazione per lavoro straordinario festivo è fissata al 35% della normale retribuzione.
Flessibilità
A decorrere dalla firma dell’accordo 30 novembre 2022, in caso di flessibilità positiva, la maggiorazione della retribuzione è elevata dal 15% al 20%.
Ferie
L’accordo disciplina l’istituto delle ferie solidali.
Malattia
I lavoratori (anche apprendisti) hanno diritto, oltre all’indennità giornaliera anticipata dal datore di lavoro per conto dell’INPS, ad un trattamento integrativo a carico azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°, fino a 5 eventi annui. Dal 6° evento il trattamento integrativo è pari al 75%.
Il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 120 a 180 giorni.
Infortunio sul lavoro
I lavoratori (anche apprendisti) soggetti all’assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all’indennità erogata dall’INAIL, a un trattamento integrativo, a carico dell’azienda, fino a concorrenza del 100% della retribuzione di fatto.
Il periodo di aspettativa non retribuita viene elevato da 120 a 180 giorni.
Maternità
Il congedo di paternità obbligatorio è aumentato di 1 giorno.
Diritto allo studio
Il monte ore massimo di permessi retribuiti viene elevato da 150 a 200 ore “pro capite” per triennio.
Assistenza integrativa
Le Parti concordano di promuovere ogni utile iniziativa affinchè tutti i lavoratori siano iscritti al Filcoop Sanitario.
L’azienda che ometta il versamento è responsabile verso i lavoratori per la perdita delle prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2023, la quota di contribuzione a Previdenza Cooperativa a carico del datore di lavoro è elevata all’1,5% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Decorrenza
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2025.
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