21 Nov Sgravi contributivi per le coop sociali che hanno assunto lavoratori con protezione internazionale: in Gazzetta il decreto.
Esonero contributivo triennale a favore delle cooperative sociali che hanno assunto nel 2018 persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. Tramite il Decreto 21 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 novembre 2022, il ministero del Lavoro ha disciplinato l’esonero contributivo, introdotto dalla legge 205/2017, previsto per le assunzioni di soggetti con protezione internazionale. L’esonero riguarda il versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni di questi soggetti, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. L’incentivo, della durata di 36 mesi, è applicabile per gli anni 2018, 2019 e 2020 per le assunzioni avvenute nel 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato di persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, i soggetti assunti devono produrre alle cooperative sociali copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.
L’esonero, essendo vincolato ad un limite di risorse finanziarie predeterminato, dovrà essere autorizzato dall’Inps previa domanda della cooperativa sociale.
L’ammissione avverrà in base all’ordine cronologico di inoltro della domanda, secondo le indicazioni che dovranno essere fornite dall’Istituto previdenziale. Una volta esaurite le risorse messe a disposizione, il beneficio non potrà più essere autorizzato.
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