20 Ott Le indennità di malattia e maternità nello spettacolo si adeguano al nuovo massimale.
Le indennità economiche di maternità erogate ai lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato verranno erogate tenendo conto del precedente o del nuovo massimale retributivo in base al periodo a cui si riferiscono, rapportato all’entrata in vigore del nuovo massimale.
Per effetto dell’articolo 10, comma 1, della legge 106/2022, dal 1° luglio di quest’anno il massimale retributivo giornaliero, ai fini delle indennità economiche di malattia e maternità, è stato innalzato da 100 a 120 euro. Con il messaggio 3473/2022, l’Inps ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni per l’applicazione delle nuove regole.
Nel messaggio 3767/2022, pubblicato ieri, invece, sono contenuti chiarimenti riguardanti le prestazioni. L’indennità di malattia tiene conto del massimale di 120 euro per gli eventi che si sono verificati a decorrere dal 1° luglio scorso.
Le indennità di maternità o paternità, invece, che ricadono in tutto o in parte dopo il 1° luglio sono liquidate tenendo conto del nuovo massimale; quelle interamente antecedenti il 1° luglio, con il massimale vecchio.
Per il congedo parentale si applica:
O il massimale di 100 euro se il periodo da indennizzare è tutto ante 1° luglio 2022;
O il massimale di 120 euro se il periodo è tutto post 1° luglio;
O nel caso di periodi a cavallo del 1° luglio, il massimale di 100 euro per la parte fino a giugno e quello di 120 euro per il periodo seguente.
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