Bonus 150 euro nella busta paga di novembre: dall’erogazione al conguaglio in denuncia contributiva.

Arrivano dall’INPS le indicazioni per l’erogazione, con la busta paga di novembre 2022, dell’indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti, introdotta dal decreto Aiuti ter. L’Istituto, nella circolare n. 116 del 2022, ha, infatti, fornito le istruzioni applicative e contabili per l’erogazione nel LUL e il successivo conguaglio in denuncia UniEmens, Lista PosPA o PosAgri. L’indennità però non spetta a tutti i lavoratori subordinati, ma solo a chi è in possesso di specifici requisiti. In particolare, occorre avere una retribuzione imponibile, sempre nella competenza del mese di novembre, non superiore a 1.538 euro.

Il decreto Aiuti ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto il riconoscimento, in automatico e per il tramite i datori di lavoro, di una nuova indennità una tantum in favore di determinate categorie di soggetti.

L’indennità è di importo pari a 150 euro e spetta ai lavoratori subordinati, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che non abbiano percepito un’altra indennità equipollente. Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, non rileva ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 con cui detta le istruzioni operative per l’erogazione del bonus nel LUL di novembre 2022.

A chi spetta

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro. L’erogazione avviene unitamente alla retribuzione ordinaria erogata nella competenza del mese di novembre 2022, con esposizione esplicita nel relativo LUL in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

– lavoratori dipendenti;

– lavoratori stagionali, intermittenti, somministrati;

– co.co.co.;

– dottorandi e assegnisti di ricerca iscritti alla Gestione Separata;

– lavoratori dello spettacolo;

– dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L’indennità deve essere erogata al lavoratore anche nel caso in cui la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro da verificare in denuncia contributiva all’elemento “RetribTeorica” di “DatiRetributivi”.

Esposizione in denuncia contributiva

Le somme erogate con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 sono portate a conguaglio dal datore di lavoro con la denuncia UniEmens che sarà trasmessa telematicamente entro il 31 dicembre 2022.

In presenza di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale a carico dell’INPS, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

Recupero indennità multipla

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato attraverso denuncia UniEmens la predetta indennità di 150 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso dunque in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati.

Lavoratori stagionali e intermittenti

L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che hanno svolto la prestazione nell’anno 2021 per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Il pagamento da parte dell’INPS, infatti, sarà residuale, a domanda in favore unicamente dei lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Conguaglio in Uniemens

L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile:

A) Flusso UniEmens

Nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, il datore di lavoro indicherà, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, “InfoAggcausaliContrib”, i seguenti elementi:

– “CodiceCausale” “L033”;

– “IdentMotivoUtilizzoCausale” “N”;

– nell’elemento “AnnoMeseRif” “2022/11”;

– nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo da recuperare.

B) Sezione PosPA del flusso UniEmens

I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per il recupero dell’indennità ad essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di novembre 2022 l’elemento “RecuperoSgravi” indicando:

– nell’elemento “AnnoRif” l’anno 2022;

– nell’elemento “MeseRif” il mese 11;

– nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “44”;

– nell’elemento “Importo” l’importo da recuperare pari a 150 euro.

C) Sezione PosAgri del flusso UniEmens

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce “PosAgri” del mese di riferimento delle competenze di novembre 2022, valorizzeranno in “DenunciaAgriIndividuale” l’elemento “TipoRetribuzione” con il “CodiceRetribuzione” “X”

Per gli elementi “TipoRetribuzione” che espongono il predetto “CodiceRetribuzione” “X” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento “Retribuzione” con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare.

Il codice retribuzione “X” può essere valorizzato esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato, stante l’inapplicabilità dell’istituto della compensazione per gli operai agricoli a tempo determinato.

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