15 Giu Esonero contributivo turismo: i chiarimenti dell’INPS.
In data 10 giugno 2022, l’INPS, con la circolare n. 67, ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, previsto a favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che in caso di conversione dei suddetti contratti, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione ed entro un tetto massimo pari ad € 8.060 su base annua.
Si aggiunge, altresì, che per richiedere l’agevolazione è indispensabile:
- il rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’applicazione dei principi generali relativi agli incentivi all’occupazione.
Si ritiene opportuno comunicare, che per fruire di tale beneficio, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on-line “TUR44”, disponibile nel “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. L’Istituto, ricevuta la richiesta del datore di lavoro, verifica l’esistenza del rapporto di lavoro e calcola l’importo dell’incentivo spettante. Una volta verificata la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto, comunica al datore di lavoro, in calce al modulo di istanza on-line, l’autorizzazione a fruire dell’esonero indicando l’importo massimo spettante. La fruizione del beneficio, in quote mensili infine, avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. I datori di lavoro autorizzati devono esporre i dati a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2022.
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