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L’INPS, con il messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022, ha reso noto, che sono state introdotte alcune novità per quanto riguarda la procedura telematica di richiesta e gestione dell’Assegno unico e universale. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che all’interno della domanda già presentata, attraverso il tasto funzione “Modifica”, è possibile variare i seguenti campi delle schede figlio:

  • variazione od inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);
  • i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 del D.L. n. 230/2021;
  • le variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.

Si aggiunge, altresì, che eventuali modifiche avranno effetto una volta inserite in procedura e, pertanto, non ci sarà retroattività e non si avrà diritto a conguagli per importi arretrati ad eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda.

Si ritiene opportuno comunicare, che all’interno della sezione Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, è stato aggiunto un ulteriore tab denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.