Lavoro autonomo occasionale: nuova applicazione online dal 28 marzo 2022.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, a partire dal 28 marzo 2022, risulta operativa una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare, che il servizio dovrà essere utilizzato per effettuare la comunicazione preventiva obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e quindi andrà a sostituire l’attuale procedura di invio, tramite posta elettronica, valida fino a tutto il 30 aprile 2022.

Si ritiene opportuno comunicare, che per la nuova procedura telematica di comunicazione, si accede autenticandosi nel “portale servizi.lavoro.gov.it” cliccando sulla procedura “Lavoro autonomo occasionale” ed inoltre scegliendo “Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

– codice fiscale o partita iva;

– denominazione;

– sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

– codice fiscale;

– dati anagrafici;

– cittadinanza;

– estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;

– domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

– data di inizio;

– durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;

descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;

– compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di importo superiore od inferiore a quello indicato nella comunicazione);

– sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

– dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).

Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:

– la data di trasmissione della comunicazione;

– il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione precedente.

Per completezza d’informazione, si ritiene opportuno chiarire, che risultano esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:

– gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;

– le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;

– i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival od in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti ed i redattori di articoli e testi;

– i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;

– gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità̀ di imprenditori;

– le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);

– i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);

– le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;

– i partiti politici;

– le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;

– le ONLUS.

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