11 Nov Sgravio contributivo totale per le assunzioni di donne “lavoratrici svantaggiate”.
L’INPS, con il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, ha fornito istruzioni per fruire dello sgravio contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, per i datori di lavoro privati che assumono o stabilizzano a tempo indeterminato donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Tale agevolazione viene riconosciuta nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari ad € 6000 e la piena fruibilità resta al momento garantita soltanto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.
Si ritiene opportuno comunicare, che possono fruire dell’esonero contributivo totale tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, purché in regola con il DURC, con la disciplina vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro ed accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali od aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quanto alle lavoratrici per l’assunzione delle quali spetta l’incentivo, l’INPS chiarisce che si tratta delle “lavoratrici svantaggiate” e quindi:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni od attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Si aggiunge, altresì, che lo sgravio totale si applica alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati.
Infine, i datori di lavoro che intendono fruire del beneficio, a partire dall’11 novembre 2021, devono trasmettere la versione aggiornata del modulo “92-2012”, presente all’interno del Cassetto previdenziale INPS.
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