Formazione professionale obbligatoria nell’orario di lavoro.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza nella causa C-909/2019 con la quale è stata interpretata la direttiva 2003/88, ha stabilito che la formazione professionale svolta su decisione del datore di lavoro, anche al di fuori del luogo di attività abituale, rientra nell’orario di lavoro.

Il caso portato all’attenzione della Corte ha riguardato un lavoratore di un’azienda che, per un periodo di test del proprio rendimento sul luogo di lavoro, aveva dovuto affrontare un percorso di 160 ore di formazione. Sul totale, ben 124 ore si erano svolte al di fuori dell’orario di lavoro ed in luogo diverso rispetto a quello abituale. Per tale ragione, il dipendente in questione, ha presentato ricorso chiedendo che tutte le ore di formazione extra orario di lavoro fossero riconosciute come lavoro straordinario, e quindi retribuite.

La direttiva 2003/88 punta a ravvicinare le legislazioni nazionali sulla durata dell’orario per assicurare una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal proposito, la Corte ha ricordato la distinzione tra orario di lavoro e periodo di riposo precisando gli elementi da considerare per incasellare un’attività tra quelle rientranti nell’orario di lavoro:

  • la circostanza che il dipendente, in un determinato orario, sia tenuto a essere presente nel luogo designato dal datore;
  • l’obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro anche a prescindere dal normale orario.

Dunque, secondo i giudici, se il periodo di formazione è imposto dal datore è evidente che le condizioni indicate si concretizzano, perché il dipendente si trova a disposizione del datore e la sua attività rientra nell’orario, anche se svolta al di fuori di quello standard.

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