Nuovo modello per le procedure di conciliazione in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5186 del 16 luglio 2021, ha fornito chiarimenti ed indicazioni operative circa i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, sospesi in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive. A tal riguardo, corre l’obbligo di precisare che, l’art. 8, comma 9, del D.L. n. 41/2021 ha previsto il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali, fino a tutto il 30 giugno 2021 per le aziende del settore industriale che hanno presentato domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19. Si aggiunge, altresì che, gli ulteriori interventi normativi di cui al D.L. n. 73/2021 ed al D.L. n. 99/2021 hanno esteso, solo a determinate condizioni, il divieto di cui trattasi, e più precisamente:

  • per le aziende tessili identificate secondo la classificazione Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, in virtù della possibilità di accedere all’ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, il divieto è previsto fino a tutto il 31 ottobre 2021;
  • per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale per tutta la durata del trattamento e fino a tutto il 31 dicembre 2021.

Si intende oltremodo comunicare che, al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza dedicato (Modulo INL 20bis), scaricabile nella sezione modulistica del portale istituzionale.

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