Con la presente e facendo seguito alla circolare di questo Studio n. 11/2023 e successiva n. 13/2024, si comunica che la Regione Campania ha emanato l’ordinanza n. 1 del 18 giugno 2025 contenente “Disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole”. In particolare, è stato disposto, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania, che è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica- alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO”.
I rischi per i lavoratori legati alle alte temperature possono comportare la necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa. Il datore di lavoro, per giustificare le interruzioni dell’attività lavorativa e chiedere il conseguente intervento delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO e FIS) per evento meteo, deve rispettare specifici adempimenti formali preventivi di informazione, nonché modalità e tempistiche per la presentazione dell’istanza.
Con particolare riferimento alla causale intemperie stagionali, l’art. 6 del DM n. 95442 del 15 aprile 2016 definisce la fattispecie “eventi meteo” come la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici, stabilendo che nella relazione tecnica l’azienda richiedente deve:
- documentare l’evento meteorologico;
- illustrare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento;
- riportare le conseguenze che l’evento stesso ha determinato.
Con la circolare n. 139/2016, l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle previsioni del DM n. 95442/2016 e, con particolare riferimento alle condizioni climatiche da alta temperatura, l’Istituto ha precisato che le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all’intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto. La richiesta è subordinata al verificarsi di due elementi ovvero temperatura e tipologia di lavorazione.
Per quanto riguarda la temperatura, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35 centigradi.
Si ricorda che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura “percepita”, che è più elevata di quella reale; tale situazione si verifica, ad esempio, in quelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Conseguentemente la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Un ulteriore elemento al fine della concessione dell’integrazione salariale è dato dalla tipologia di lavorazione in atto, nonché dalle modalità con le quali la stessa viene svolta. In particolare, da tali elementi può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
L’Istituto precisa che potenzialmente anche temperature inferiori ai 35 gradi possono essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, qualora le attività lavorative siano svolte in luoghi non proteggibili dal sole ovvero se comportino l’utilizzo di materiali o in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
L’Istituto ricorda inoltre che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.
Nella domanda di CIGO il datore di lavoro deve rendicontare all’INPS le difficoltà relative alle lavorazioni allegando in alternativa:
- l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda;
- l’autocertificazione del possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.
Si rappresenta, altresì, che L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha programmato verifiche per tutto il periodo estivo nei settori: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).
Gli ispettori, che svolgeranno tale vigilanza, porranno particolare attenzione alla presenza nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR), nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste e utilizzate.
L’assenza di tali documenti (il PSC e il POS sono opzionali e dipendono dalla tipologia di cantiere) e la mancanza di tutte le misure atte ad evitare e/o ridurre il rischio di esposizione al calore, porterà all’emissione di un verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 181, comma 1, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), ed alla contestuale sospensione dei lavori o dei soli lavoratori a rischio, in quanto svolgono attività a maggiore esposizione solare.
In particolare, nei cantieri edili l’organo di vigilanza, dovrà verificare che il PSC prenda in considerazione anche il rischio “microclima”, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (vedasi l’allegato XV, punto 2.1.2, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008).
La verifica verrà effettuata anche nei confronti delle ditte appaltatrici che dovranno prevedere, all’interno del POS, le misure riguardanti l’organizzazione delle lavorazioni in cantiere, così come previsto dall’art. 96, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 81/2008.
Sempre all’interno del cantiere, gli ispettori dovranno controllare anche l’attività svolta dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale ha il compito di verificare, a sua volta, che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi abbiano individuato, all’interno del PSC (ove previsto) e nei vari POS, le misure da applicare ai lavoratori per limitare il rischio di infortunio da condizioni meteo-climatiche avverse.
La mancanza del controllo e delle misure di prevenzione nei documenti suindicati porterà gli ispettori, anche in questo caso, a sospendere i lavori. Inoltre, procederanno ad emettere, nei confronti del coordinatore, un verbale di prescrizione per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione. Il verbale di prescrizione verrà emesso nei confronti del datore di lavoro qualora la carenza circa la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, riguardi i POS.
Su tutto quanto precede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo.
Con molte cordialità e saluti.
Maria Cafasso