Tutele per i lavoratori fragili e per i lavoratori in quarantena a causa del COVID-19. I chiarimenti dell’INPS.

L’INPS, con il messaggio n.171 del 15 gennaio 2021, ha chiarito alcuni punti relativi alla proroga delle tutele per i lavoratori fragili e per i lavoratori in quarantena a causa del COVID-19, già precedentemente prevista dalla Legge di Bilancio 2021. A tal riguardo, a decorrere dal 1°gennaio 2021, è stato eliminato l’obbligo del medico curante di indicare sulla certificazione del lavoratore gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena od alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Diversamente, per i lavoratori fragili, il legislatore ha introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1°gennaio 2020 fino a tutto il 28 febbraio 2021. Per completezza d’informazione, si intende oltremodo precisare, che la tutela per tale categoria prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per tutti i lavoratori in possesso di certificazione di malattia relativa al riconoscimento della loro condizione di fragilità.

Vieppiù, è stata prorogata, fino a tutto il 28 febbraio 2021, la previsione del comma 2-bis dell’art. 26 del Decreto Legge n.18/2020 circa lo svolgimento dell’ordinaria prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili, che può essere anche effettuata attraverso l’adibizione degli stessi ad una mansione diversa, o mediante la formazione professionale da remoto.

Ad ogni modo, e certi di fare cosa gradita, si allega, alla presente, il messaggio di cui trattasi.

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