05 Feb CCNL Lavoratori dello sport – ex Impianti sportivi e palestre: le novità del rinnovo
La Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio con Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil ha rinnovato in data 12 gennaio 2024 il CCNL Impianti sportivi e palestre, a cui si aggiunge la successiva dichiarazione a verbale 23 gennaio 2024 di integrazione e correzione.
Ambito di applicazione
Il CCNL Impianti sportivi e palestre assume il nuovo nome di Lavoratori dello Sport.
Si fa presente, inoltre, che Confcommercio il 17 gennaio 2024 ha diffuso una nota tecnica a corredo esplicativo del rinnovo.
Unificazione disciplina contrattuale
Viene superata la doppia disciplina relativa agli assunti prima e dopo il 22 dicembre 2015.
Classificazione del personale
Vengono conseguentemente riformulati declaratorie e profili sulla base delle mansioni effettivamente svolte e distribuita la classificazione nei relativi livelli.
Vengono disciplinate le collaborazioni coordinate e continuative e forniti specifici compensi.
Minimi tabellari
Il trattamento economico è rideterminato per livelli e con diverse decorrenze.
A seconda del livello, riconosciuti indennità di funzione, superminimo individuale assorbibile e superminimo collettivo non assorbibile.
Una tantum – Assunti ante 22.12.2015
Per gli assunti ante 22 dicembre 2015 è dovuto un importo una tantum da erogare al 30 giugno 2024 a titolo di rateo ex 14ma mensilità, per il periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023.
Indennità di funzione
Viene meno la disciplina prevista per i quadri in forza al 22 dicembre 2015 e l’indennità di funzione deve essere erogata per 13 mensilità per tutti.
Finanziamento Ente bilaterale
L’attività dell’Ente bilaterale è finanziata da un contributo a carico dell’azienda per ogni dipendente e a carico del lavoratore.
Le imprese che omettano il versamento del contributo devono corrispondere al lavoratore un E.d.r., non assorbibile.
Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del CCNL si è tenuto conto dell’incidenza della quota di finanziamento dell’Ente bilaterale: il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di essa, che è da considerarsi parte integrante del trattamento economico.
Aumenti periodici di anzianità
La disciplina degli scatti per gli assunti ante 22 dicembre 2015 viene abrogata.
Quattordicesima mensilità
Viene meno la disciplina che prevedeva una quattordicesima mensilità per gli assunti ante 22 dicembre 2015.
A questi lavoratori viene corrisposto un superminimo assorbibile per i dipendenti assunti ante 22 dicembre 2015 che deriva dalla suddivisione dell’importo della 14° mensilità nelle 13 ora previste, ed è erogato mensilmente in forma decrescente fino al 31 ottobre 2029.
Orario di lavoro – Rol
Sono previste 40 ore annuali di permessi individuali retribuiti, fruiti in gruppi di 4 o 8 ore.
Detti permessi sono goduti in periodi di minore attività lavorativa e, se non fruiti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, sono sostituiti dalla retribuzione in atto alla scadenza.
Ferie
Viene meno la disciplina prevista per i lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 e la durata del periodo annuale di ferie è stabilita in 26 giorni lavorativi per tutti.
Trasferimento
Viene meno la disciplina prevista per i lavoratori in forza al 22 dicembre 2015.
Malattia
I lavoratori affetti da malattie gravi ed invalidanti quali malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, emodialisi e ricoveri ospedalieri per trapianti, hanno diritto alla conservazione del posto per 18 mesi complessivi.
Congedi per violenza di genere
Il datore di lavoro concederà fino a 2 mesi di congedo non retribuito, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori che accedano ad un percorso di tutela contro la violenza di genere. Il periodo potrà essere coperto anche con le ferie solidali.
Assistenza integrativa – Quadri
Il contributo a favore della Qu.A.S. è fissato dalla Cassa e posto a carico della parte datoriale.
E’ ridefinito L’E.d.r. per 13 mensilità.
Contrattazione integrativa
Viene precisato che le erogazioni economiche di 2° livello sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il t.f.r.
Apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 5° livello, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono riferiti al 6° livello per la 1° metà del periodo di apprendistato ed al 5° livello per la 2° metà del periodo di apprendistato.
Le Parti si riservano di fornire i profili formativi con un successivo accordo e fino ad allora restano in vigore quelli stabiliti dal CCNL 22 dicembre 2015.
Apprendistato per la qualifica professionale e apprendistato di alta formazione
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
La disciplina sarà compiutamente definita con successivo accordo.
Giovani atleti
Sono attivabili tutte e 3 le tipologie di apprendistato, col limite minimo di età di 14 anni (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore) e di 15 anni (apprendistato professionalizzante).
L’inquadramento e la retribuzione sono di 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione per cui è svolto l’apprendistato. Alla fine dell’apprendistato il livello sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Lavoro a termine
Ipotesi ammesse e durata
L’assunzione a termine è consentita nei casi consentiti dalle leggi vigenti e dalle norme del CCNL.
Il contratto a termine è ammesso per un periodo non eccedente i 2 anni e non può essere rinnovato (fatta eccezione per gli operatori complementari dello sport per i quali è ammesso un solo rinnovo). Superato tale limite il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza del 2° rinnovo.
L’ausilio delle agenzie di lavoro è ammesso per la stipula di contratti a tempo determinato, anche part-time, di durata superiore ai 2 anni e per la sola ricerca di lavoratori sportivi con qualifiche tecniche.
Limiti quantitativi
Il numero massimo di contratto a termine (compresa la somministrazione a termine) non può superare i limiti indicati nell’accordo.
Nuove attività e stagionalità
Per fase di avvio di nuova attività si intende il tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque fino a 12 mesi (elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa).
La stagionalità è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi rientranti nella sfera di applicazione del contratto che nel corso dell’anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore a 60 giorni.
Al fine di gestire i picchi di attività lavorativa, la disciplina della stagionalità si applica anche alle aziende non stagionali nei periodi di cd. intensificazione dell’attività, nei casi indicati dal CCNL.
La disciplina della successione dei contratti a termine non si applica nei casi di contratti stipulati per stagionalità, nei contratti stipulati per sostituzioni, nei contratti stipulati con percettori di forme di sostegno al reddito, con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla L. n. 68/1999, nei contratti stipulati con lavoratori sportivi e in ogni altro caso individuato dalla contrattazione integrativa.
Diritto di precedenza
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratti a termine per le ipotesi di stagionalità, hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso le unità produttive dello stesso comune e con le medesime qualifiche.
Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
L’eventuale rinuncia del lavoratore deve essere comunicata per iscritto non oltre i 30 giorni successivi alla suddetta comunicazione.
Lavoro a tempo parziale
Le prestazioni di lavoro supplementare sono ammesse sino al limite del 50% delle ore di lavoro settimanali concordate e le maggiorazioni sono rideterminate – per tutti i lavoratori – nelle percentuali della retribuzione di fatto fissate dal CCNL.
Lavoro intermittente
Per le sole qualifiche di hostess e steward di impianti sportivi e relativi coordinatori, viene introdotta la disciplina del lavoro intermittente a termine.
Il datore di lavoro deve comunicare alla DTL l’inizio della prestazione o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
Al lavoratore intermittente spetta, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, il trattamento economico degli altri lavoratori di pari livello, con una maggiorazione.
Qualora il lavoratore si impegni a restare a disposizione in attesa della chiamata, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli mensilmente un’indennità di disponibilità.
Al lavoratore è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato per le stesse mansioni oggetto del contratto intermittente.
Decorrenza
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026.
Sorry, the comment form is closed at this time.