08 Nov Fondo servizi ambientali: contribuzione obbligatoria da novembre
L’INPS, con il messaggio n. 3901 del 7 novembre 2023, interviene in riferimento alla disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, in vigore dall’11 novembre 2023.
Aziende e lavoratori di riferimento
Il Fondo è riservato ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislative n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente (prima era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti).
Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti – esclusi i dirigenti – dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente del settore dei servizi ambientali.
Obbligo di contribuzione
A partire dal mese di novembre 2023, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
Essi sono dunque tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
Per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato altresì per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).
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