06 Ott CCNL Residenze sanitarie assistenziali – AIOP: accordo ponte 2023
In data 3 ottobre 2023, AIOP e FP Cgil, FP Cisl, FPL Uil – nell’ambito dei lavori per la realizzazione del contratto unico di settore – hanno definito un accordo ponte che aggiorna alcuni istituti contrattuali all’attuale contesto normativo e adegua le retribuzioni alla media dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. L’accordo sarà efficace a seguito della ratifica da parte degli organi deliberanti di AIOP, che avverrà entro il 30 ottobre 2023.
Minimi tabellari
I nuovi importi mensili della retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2023 sono i seguenti:
Livelli | Importi mensili |
H | 3.294,68 |
G | 2.749,49 |
F | 2.095,50 |
E3 | 1.806,00 |
E2 | 1.746,00 |
E1 | 1.550,56 |
D3 | 1.496,06 |
D2 | 1.463,33 |
D1 | 1.419,80 |
C | 1.419,80 |
B | 1.311,68 |
A | 1.223,57 |
Superminimo collettivo
Dal mese successivo all’efficacia dell’accordo ponte, ai lavoratori in forza alla suddetta data di efficacia e che in pari data risultino titolari di un superminimo collettivo di cui all’art. 49, secondo periodo, viene riconosciuto un nuovo superminimo collettivo determinato in misura tale da garantire un incremento della somma tra paga tabellare e superminimo collettivo non inferiore ad € 40 mensili.
Quanto detto non si applica ai lavoratori con superminimo collettivo determinato successivamente al rinnovo del CCNL AIOP 8 ottobre 2020.
Il superminimo collettivo non concorre alla quantificazione della paga giornaliera ed oraria ma è utile ai fini del TFR e dell’indennità sostitutiva di preavviso e sarà assorbibile in caso di futuri aumenti contrattuali a qualsiasi titolo riconosciuti.
Eventuali superminimi individuali mantengono lo stesso regime di assorbibilità o non assorbibilità già individualmente pattuito.
Premio di anzianità
A tutti i dipendenti di livello A, B, C, D1, D2, D3, E1, E2, E3, che alla data di sottoscrizione dell’accordo ponte abbiano maturato 10 anni di anzianità, spetta un importo di € 40 mensili, per 13 mensilità, utile ai fini del TFR.
Indennità servizio notturno
Le indennità di turno (10% della quota oraria) e di lavoro notturno ordinario (€ 2,50) vengono sostituite dalla previsione di una maggiorazione del 15% della quota oraria per il turno di servizio prestato dalle 22.00 alle 6.00.
Premio di produttività
Il premio di produttività è soppresso. La contrattazione aziendale definirà un nuovo premio di produttività alimentato dagli accantonamenti del fondo di produttività.
Orario di lavoro
Nel caso di obbligo di indossare abiti di lavoro, divise o DPI all’interno della struttura, il tempo di vestizione/svestizione viene quantificato in 15 minuti complessivi e viene compensato con crediti orari della struttura o debiti orari del dipendente, con modalità definite dalla contrattazione di secondo livello.
Lavoro a tempo determinato
Vengono inserite le seguenti causali:
– punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
– per garantire le indispensabili necessità dei servizi e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;
– sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito;
– sostituzione del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
– particolari necessità conseguenti a servizi o attività di nuova istituzione;
– temporanea inidoneità accertata ai sensi dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 o dell’art. 5, legge n. 300/1970, di lavoratore ricollocato in una diversa mansione;
– completamento dell’orario svolto da altro lavoratore con contratto a tempo parziale e determinato.
Decorrenza
L’ accordo decorre dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024.
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